Assorbiti dai pompieri i compiti della forestale

Modifiche alla riforma Madia. Intonsi i poteri regionali

di LUIGI OLIVERI   Italia Oggi, 12.12.2017

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha integralmente assorbito le funzioni in materia di incendi boschivi appartenenti in precedenza al Corpo forestale dello stato, senza intaccare le competenze delle regioni. Il governo ha approvato il decreto legislativo «correttivo» del dlgs 177/2016, disposizione attuativa della riforma Madia per la parte concernente la soppressione del Corpo forestale dello stato, passato sotto l’ Arma dei carabinieri, «Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», per risolvere alcune delle molte questioni aperte dalla riforma. In particolare, il correttivo apporta modifiche all’ articolo 9 del dlgs 177/2016 allo scopo di precisare meglio le conseguenze del passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottolineando che ciò non ha mutato il quadro ordinamentale di riferimento. Erano state le regioni a chiedere il chiarimento, in sede di Conferenza stato-regioni e province autonome per la definizione dell’ accordo quadro, stipulato il 4 maggio 2017, finalizzato a determinare criteri generali, principi direttivi e modalità di collaborazione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e regioni per l’ esercizio delle rispettive incombenze a seguito dell’ assorbimento delle funzioni del Corpo forestale. Secondo le regioni, la riforma aveva limitato le loro competenze e la possibilità di determinare in modo autonomo i contenuti degli accordi di programma. Il correttivo integra l’ articolo 5, comma 1, lett. a), del dlgs 177/2016, disponendo che è fatto salvo l’ assetto di competenze regionali e locali definite dalla legge quadro 353/2000 in materia di incendi boschivi. Tale precisazione, secondo quanto precisa la relazione illustrativa dello schema di correttivo, è sufficiente a fugare i dubbi delle regioni. Per altro, le ulteriori modifiche all’ articolo 5, comma 1, lettere b) e c), richiamano esplicitamente strumento convenzionale degli accordi di programma, sulla base dei quali viene definito, ai sensi della legge 353/2000, il concorso del Corpo nazionale alla lotta attiva agli incendi boschivi, dunque tenendo conto del ruolo delle regioni, poiché gli accordi di programma sono gli strumenti che permettono loro di avvalersi di risorse mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ ambito dei piani contro gli incendi boschivi. Rilevanti anche le lettere e) ed f) dell’ art. 2, comma 1, del correttivo, che ha introdotto il nuovo comma 2-bis dell’ articolo 2212-octies e il comma 1-bis dell’ articolo 2212-nonies del dlgs 66/2010, per chiarire la posizione dei componenti dei ruoli tecnici dei periti, revisori, operatori e collaboratori, già presenti nel disciolto Corpo forestale dello stato e transitati nell’ Arma dei carabinieri. Tali dipendenti sono equiparati ai ruoli dei sottufficiali e dei graduati dell’ Arma, inseriti in ruoli a esaurimento, destinati, quindi, a non essere incrementati in futuro con nuove immissioni. La modifica normativa attribuisce in modo permanente le qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria ai citati ruoli tecnici.